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Termini per gli atti difensivi in appello

Calcola i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nel giudizio di appello (art. 352 c.p.c.).

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Come funziona il calcolo

Nel giudizio di appello, quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa l'udienza di rimessione in decisione e assegna alle parti tre termini perentori. Sono termini a ritroso: si contano indietro a partire da quella udienza, non in avanti.

L'art. 352 c.p.c., nel testo introdotto dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e in vigore dal 28 febbraio 2023, prevede un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per le note di precisazione delle conclusioni, uno non superiore a trenta giorni per le comparse conclusionali e uno non superiore a quindici giorni per le note di replica.

Prima della riforma lo schema era opposto: le conclusionali si depositavano entro sessanta giorni dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e le repliche entro altri venti. Quella udienza non esiste più con quel nome e quei termini non si applicano ai giudizi retti dal rito riformato.

Il computo segue l'art. 155 c.p.c.: si esclude il giorno iniziale e si include quello finale. Trattandosi di termini a ritroso, se la scadenza cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo si anticipa al primo giorno non festivo precedente, per non comprimere il diritto di difesa della controparte.

Si applica la sospensione feriale: il periodo dal 1° al 31 agosto non si conta, quindi un'udienza fissata in autunno sposta più indietro i tre termini. Inserisci la data dell'udienza di rimessione della causa in decisione e il calcolatore restituisce le tre scadenze già al netto della sospensione.

Domande frequenti

Quali sono i termini dell'art. 352 c.p.c. dopo la riforma Cartabia?

Tre termini perentori a ritroso dall'udienza di rimessione della causa in decisione: non oltre sessanta giorni prima per le note di precisazione delle conclusioni, non oltre trenta giorni prima per le comparse conclusionali, non oltre quindici giorni prima per le note di replica.

I termini si contano prima o dopo l'udienza?

Prima. Sono termini a ritroso: si parte dalla data dell'udienza di rimessione in decisione e si torna indietro. Nel testo previgente dell'art. 352 le conclusionali si depositavano invece dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Cosa è cambiato rispetto al vecchio art. 352 c.p.c.?

Il vecchio testo prevedeva sessanta giorni per le conclusionali e venti per le repliche, entrambi decorrenti in avanti dall'udienza di precisazione delle conclusioni. Il testo vigente prevede tre termini, di sessanta, trenta e quindici giorni, tutti a ritroso dall'udienza di rimessione in decisione.

Le note di precisazione delle conclusioni sono obbligatorie?

Il termine è assegnato dal giudice ed è perentorio: se la parte non deposita le note nel termine, precluderà a se stessa la possibilità di precisare le conclusioni per iscritto. Il contenuto e l'ampiezza restano rimessi alla difesa.

La sospensione feriale si applica a questi termini?

Sì. Il periodo dal 1° al 31 agosto non si computa, quindi per un'udienza di settembre o ottobre i tre termini si collocano sensibilmente più indietro nel calendario. Il calcolatore ne tiene conto.

Cosa succede se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo?

Trattandosi di termini a ritroso, la scadenza si anticipa al primo giorno non festivo precedente. Prorogarla in avanti ridurrebbe il tempo a disposizione della controparte.

Questo calcolatore serve anche per il termine per proporre appello?

No. Qui si calcolano i termini interni al giudizio di appello già pendente. Per il termine per proporre l'impugnazione, breve di trenta giorni dalla notifica o lungo di sei mesi dalla pubblicazione, usa il calcolatore dei termini per le impugnazioni.

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