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Calcolo dei termini dell'esecuzione forzata

Dal precetto al pignoramento: tutte le scadenze dell'esecuzione forzata.

Salva le scadenze nella pratica

Con LexDay salvi i termini calcolati nella pratica del cliente e ricevi i promemoria prima di ogni scadenza.

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Come funziona il calcolo

L'esecuzione forzata inizia con la notifica del titolo esecutivo e del precetto e prosegue con il pignoramento. Questo strumento ricostruisce le scadenze principali della fase esecutiva, per l'esecuzione mobiliare, immobiliare e presso terzi.

Due termini sono centrali. Il precetto contiene l'intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni, il termine dilatorio degli artt. 480 e 482 c.p.c.: prima della sua scadenza, di regola, non si può procedere al pignoramento.

Il precetto, inoltre, perde efficacia se entro 90 giorni dalla sua notifica non è iniziata l'esecuzione (art. 481 c.p.c.): superato questo termine, occorre notificare un nuovo precetto.

A differenza della fase di cognizione, ai termini dell'esecuzione forzata la sospensione feriale di norma non si applica: l'attività esecutiva prosegue anche nel periodo feriale. È un punto delicato, da verificare nel caso concreto.

Inserisci la data di notifica del precetto: il calcolatore evidenzia il decorso del termine dilatorio e la scadenza dell'efficacia del precetto, così da pianificare il pignoramento nei tempi corretti.

Domande frequenti

Quali scadenze calcola lo strumento per l'esecuzione forzata?

Il termine dilatorio del precetto, la scadenza dell'efficacia del precetto e i principali adempimenti successivi, per l'esecuzione mobiliare, immobiliare e presso terzi.

Quanto dura l'efficacia del precetto?

Il precetto perde efficacia se l'esecuzione non inizia entro 90 giorni dalla sua notifica (art. 481 c.p.c.). Trascorso il termine, va notificato un nuovo precetto.

Cos'è il termine dilatorio del precetto?

È il termine, non inferiore a 10 giorni, concesso al debitore per adempiere prima che si possa procedere al pignoramento (artt. 480 e 482 c.p.c.).

La sospensione feriale vale per l'esecuzione forzata?

Di norma no: i termini dell'esecuzione non sono soggetti alla sospensione feriale e l'attività prosegue anche ad agosto. È comunque opportuno verificare il caso specifico.

Da quando decorrono i termini?

Dalla data di notifica del precetto, che il calcolatore usa come punto di partenza.

Vale per esecuzione mobiliare, immobiliare e presso terzi?

Sì, lo strumento considera le tre forme di espropriazione forzata.

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