Dalla data dell'udienza di prima comparizione, tutte le scadenze del rito unificato: notifica del ricorso, costituzione del convenuto, memorie integrative e fase decisoria.
Con LexDay salvi i termini calcolati nella pratica del cliente e ricevi i promemoria prima di ogni scadenza.
Con la riforma Cartabia separazione e divorzio seguono il rito unificato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, disciplinato dagli artt. 473-bis e seguenti del codice di procedura civile. Questo strumento ricostruisce le scadenze principali del procedimento.
Dopo il deposito del ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, vanno rispettati i termini per la notifica al convenuto e per la sua costituzione, che deve avvenire entro un certo numero di giorni prima dell'udienza.
Sono previste memorie integrative (art. 473-bis.17 c.p.c.) con scadenze scaglionate prima dell'udienza, e poi la fase istruttoria e decisoria, ciascuna con i propri termini.
Quanto alla sospensione feriale, secondo le Sezioni Unite (Cass. SU n. 12946/2024) si applica anche a questi procedimenti, salvo le fasi a carattere d'urgenza: il periodo dal 1° al 31 agosto va escluso dal computo dei termini ordinari.
Inserisci la data di riferimento: il calcolatore restituisce le scadenze a cascata del rito unificato, tenendo conto della sospensione feriale.
I termini del rito unificato ex artt. 473-bis e seguenti c.p.c.: notifica del ricorso, costituzione del convenuto, memorie integrative e fasi successive.
È il rito introdotto dalla riforma Cartabia che disciplina in modo unitario separazione, divorzio e procedimenti relativi ai minori, agli artt. 473-bis e seguenti c.p.c.
Sì, secondo le Sezioni Unite (Cass. SU 12946/2024), salvo le fasi a carattere d'urgenza: ad agosto i termini ordinari sono sospesi.
Entro il termine fissato dalla legge e dal decreto, un certo numero di giorni prima dell'udienza; il calcolatore lo determina dalla data inserita.
Sono memorie con scadenze scaglionate prima dell'udienza, con cui le parti integrano domande, eccezioni e richieste istruttorie.
Sì, segue gli artt. 473-bis e seguenti c.p.c.
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